I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bolzano, il contratto collettivo 24 agosto 1954, relativo agli operai dipendenti da aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono state stipulate appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate, nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Bolzano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1