I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati relativamente ai lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti delle farmacie:
per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo 13 ottobre 1956;
per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 25 marzo 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Grosseto e di tutti i lavoratori non laureati e non diplomati dipendenti dalle farmacie della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1967
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 58. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1