I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali e stato stipulato, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo 23 febbraio 1954, relativo all'aggiornamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelli concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Lucca.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1