I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 28 agosto 1959, relativo agli operai delle industrie del legno e del sughero della provincia di Lecce, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Lecce.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1