I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 aprile 1953 relativo agli operai dipendenti dalle aziende boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti delle imprese boschive e forestali della provincia di Lucca.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1