DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1735/1961 - Norme sul trattamento economico c normativo dei lavoratori addetti alla vendita dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.

Norme sul trattamento economico c normativo dei lavoratori addetti alla vendita dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.

Numero 1735 Anno 1961 GU 21.05.1962 Codice 061U1735

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1735

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, relativo al personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesso ai forni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita, dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.