I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, relativo al personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesso ai forni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita, dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1