I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:
per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 19 novembre 1957;
per la provincia di Ferrara, il patto collettivo 5 febbraio 1959; per la provincia di Ravenna, il patto collettivo 4 dicembre 1958; per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 22 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati di pendenti dalle farmacie delle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1