I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai addetti alla industria edile ed affini della provincia di Bolzano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bolzano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1