I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per h quali e stato stipulato, per la provincia di Mantova l'accordo collettivo integrativo 4 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con essi compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno del sughero, della provincia di Mantova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1