I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1955, relativi agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;
- per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo 25 giugno 1956, sulla disciplina del rapporto di apprendistato nelle aziende esercenti l'attivita' di marmi e pietre;
- per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 25 febbraio 1955, relativo alla classificazione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti la produzione dei materiali lapidei;
- per la provincia, di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle province di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1