I rapporti di lavori costituiti per l'attivita' per la quale e' stato sviluppato per la provincia di Genova, il contratto collettivo 13 settembre 1954, relativo ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1