I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per il comune di Messina, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1953, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1954, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo integrativo 9 luglio 1956, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo integrativo 3 febbraio 1958, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 6 aprile 1959, relativo ai lavoranti barbieri che partecipano al turno del lunedi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del comune di Messina.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1