I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie:
- per la provincia di Roma, il contratto collettivo 22 aprile 1950;
- per la provincia di Ancona, il contratto collettivo 8 maggio 1957;
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 28 gennaio 1959:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle province di Roma. Ancona. Teramo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1