DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1711/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Parma e Ravenna.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle province di Parma e Ravenna.

Numero 1711 Anno 1961 GU 12.05.1962 Codice 061U1711

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1711

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 9 aprile 1956, relativo alla misura della paga base e della indennita' di contingenza, l'accordo collettivo 13 giugno 1956, relativo alla valutazione della indennita' di mensa nel computo delle varie indennita', l'accordo collettivo 22 novembre 1956, relativo al pagamento della gratifica natalizia, il contratto collettivo 18 ottobre 1957, relativo al trattamento dei dipendenti dalle aziende artigiane del marmo, l'accordo collettivo 8 luglio 1958, relativo al conglobamento della paga base e della indennita' di mensa, il contratto collettivo 11 luglio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore legno ed affini, il contratto collettivo 21 luglio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore ferro-metalli, l'accordo collettivo 25 maggio 1959, relativo alla misura della indennita' di contingenza, il contratto collettivo i ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dai caseifici artigiani;
- per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo 27 ottobre 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende tipografiche, l'accordo collettivo 16 maggio 1956, relativo all'indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 21 maggio 1956, relativo all'indennita' di mensa, per i dipendenti dalle aziende artigiane di installazione di impianti idraulici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Parma e Ravenna.