I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo di lavoro 3 gennaio 1957, relativo agli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bologna, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1