I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bari:
- l'accordo collettivo 5 novembre 1952, relativo al personale dipendente dai laboratori di pasticceria;
- l'accordo collettivo 2 dicembre 1954, relativo ai lavoranti pasticcieri;
- l'accordo collettivo 15 luglio 1957, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Bari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1