I rapporti di lavoro cosi' costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 18 maggio 1951, relativo agli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Taranto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Taranto.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1