I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 22 novembre 1948 e l'accordo collettivo 29 marzo 1955, relativi alle maestranze addette alle aziende esercenti l'industria delle confezioni su misura per signora, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti il conglobamento delle retribuzioni nel settore delle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di confezioni su misura per signora della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1