I l'apporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 18 gennaio 1954 e 4 giugno 1955, relativi agli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Gorizia, escluso il comune di Grado, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Gorizia, escluso il comune di Grado.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1