DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1706/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna.

Numero 1706 Anno 1961 GU 11.05.1962 Codice 061U1706

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1706

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 26 agosto 1948, relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna.