I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 26 agosto 1948, relativo ai tempi di lavorazione per i lavoranti a domicilio dell'industria delle calzature, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1