I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la citta' di Crema e circondario, l'accordo collettivo 19 ottobre 1959, relativo ai lavoranti barbieri, uomini e donne, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti barbieri della citta' di Crema, e circondario.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1