I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 14 febbraio 1955, per il personale dipendente da alberghi diurni della provincia di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Milano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1