I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo 26 gennaio 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane:
per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 25 settembre 1958, relativo agli operai addetti alle aziende artigiane esercenti le lavanderie, stirerie, smacchiatorie e affini, il contratto collettivo 6 aprile 1959, relativo agli operai addetti alla lavorazione della canapa presso aziende artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Macerata e Ascoli Piceno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1