I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sotto stati stipulati per la provincia di Novara, l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende tessili e grafiche, l'accordo collettivo 12 marzo 1948 per i dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 11 febbraio 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende dei sarti, dei cappellai e delle attivita' accessorie dell'abbigliamento, di parrucchieri ed affini, dei capi operai FF.AA., degli esercenti la pulizia di vetri e pavimenti e dei fioristi, l'accordo salariale 28 marzo 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, dei tessili e del cuoio, l'accordo salariale 31 luglio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane addette alla lavorazione delle pelliccie, l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti tintorie, lavanderie, smacchiatorie l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di busti, reggipetti, bretelle, e cinture elastiche, l'accordo salariale 9 maggio 1941, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di ombrelli, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di guanti, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pelletterie, valigie e bauli, l'accordo salariale 9 maggio 1941, per i dipendenti dalle aziende artigiane di sellerie e buffetterie, lo accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane tessili e di maglierie, l'accordo salariale 30 luglio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attivita' di calzolai e ciabattini, gli accordi salariali 21 maggio 1994 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle, aziende artigiane esercenti l'attivita' di fotografo, gli accordi salariali 4 aprile 1916 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attivita' di vulcanizzazione della gomma e di riparazione di pneumatici, l'accordo salariale 15 maggio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di decoratori ed affini l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane poligrafiche, lo accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le arti del ferro e dei metalli, l'accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le attivita' di idraulici e fontanieri, elettricisti, montatori, fumisti, stagnini e piombisti, elettricisti d'auto, montatori di apparecchi radio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati i stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dallo imprese artigiane, esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Novara.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1