I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pavia, gli accordi collettivi 11 luglio 1956, 4 luglio 1957, 23 giugno 1958, e 25 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini della provincia di Pavia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1