DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1700/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini nella provincia di Pavia.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini nella provincia di Pavia.

Numero 1700 Anno 1961 GU 09.05.1962 Codice 061U1700

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1700

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Pavia, gli accordi collettivi 11 luglio 1956, 4 luglio 1957, 23 giugno 1958, e 25 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla trebbiatura dei cereali estivi ed alle operazioni affini della provincia di Pavia.