I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Palermo lo accordo collettivo 17 settembre 1956, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria chimica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese chimiche della provincia di Palermo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1