I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, gli accordi collettivi integrativi 10 giugno 1951 e 27 febbraio 1951, relativi ai lavoratori a domicilio dipendenti delle imprese per le confezioni in serie di abiti civili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie di abiti civili della provincia di Firenze.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1