DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 200/1962 - Norme sul personale di ruolo dello Stato utilizzato per l'assistenza alla Somalia, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

Norme sul personale di ruolo dello Stato utilizzato per l'assistenza alla Somalia, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1961, n. 1528.

Numero 200 Anno 1962 GU 05.05.1962 Codice 062U0200

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-21;200

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al personale civile dello Stato comandato in Somalia per l'assistenza tecnica ed al personale militare in servizio permanente o continuativo e delle categorie in congedo richiamato o trattenuto destinato a prestare servizio in Somalia per l'assistenza tecnica compete, a carico dei fondi di bilancio stanziati con la legge 9 marzo 1961, n. 157, e con la legge 29 dicembre 1961, n. 1528, il trattamento previsto dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, in quanto applicabili e salvo quanto stabilito nei successivi articoli.


Art. 2

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Comma 1

La misura delle indennita' previste dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della, Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359, e' stabilita, nelle Tabelle A, B, C e D, annesse al presente decreto, con le limitazioni indicate nelle Tabelle stesse.


Art. 3

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Comma 1

Gli assegni a carattere fisso e continuativo e le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia, di cui all'art. 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, B. 2359, possono, su domanda degli interessati, essere trasferiti in Somalia in valuta locale. Le operazioni di trasferimento sono, peraltro, effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al cambio vigente al giorno dell'operazione. Le indennita' di cui al precedente art. 2 vengono corrisposte in valuta locale in base al rapporto di ragguaglio applicato, nel tempo, per gli assegni di sede del personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari in Somalia.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal 1 luglio 1960.