I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 29 agosto 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme seno integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, della, provincia di Venezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1