I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, relativi ai viaggiatori e piazzisti dipendenti della aziende commerciali della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di trento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1