I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 28 giugno 1950, relativo ai lavoratori porta-pane l'accordo collettivo 13 maggio 1952, relativo al personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane;
per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1956, per il personale di banco ed i fornitori portapane dipendenti da aziende di panificazioni e rivendite di pane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le rivendite di pane non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori portapane, dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese rivendita di pane delle province di Brescia e Padova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1