I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 23 giugno 1959, relativo al personale dipendente dalle rivendite di pane e pasta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le rivendite non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di Trento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1