IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1940;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica e ottobre 1953, n. 1011;
Viste le domande con le quali in data 2 aprile 1959 il presidente dell'Istituto musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento delle scuole di clarinetto e di fagotto;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 le Scuole di clarinetto e di fagotto presso l'Istituto musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina sono pareggiate a tutti gli effetti di legge alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1