IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed in particolare l'art. 6, con la quale, fra l'altro, e' stata autorizzata l'istituzione di cento nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui cinquanta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facolta' scientifiche e a cinquecento per le altre;
Veduto il proprio decreto in data 31 marzo 1962 con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di 93 dei 100 posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti sette posti di professore di ruolo dei cinquanta, destinati al raddoppiamento di cattedre;
Ravvisata la necessita' di procedere ora all'assegnazione dei sette posti di professore di ruolo anzidetti;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I rimanenti sette posti di professore di ruolo dei cinquanta destinati al raddoppiamento di cattedre sono assegnati, con effetto dall'anno accademico 1962-63, alle Facolta' di cui appresso, per gli insegnamenti rispettivamente indicati:
Universita di Bari
Facolta di Agraria:
Insegnamento di Agronomia e coltivazioni erba-
cee............................................... posti n. 1 Universita di Palermo
Facolta di Giurisprudenza:
Insegnamento di Diritto civile................ " 1 Insegnamento di Procedura penale.............. " 1 Universita di Pisa
Facolta di Farmacia:
Insegnamento di Chimica farmaceutica e tossi-
cologia........................................... " 1 Facolta di ingegneria:
Insegnamento di Elettrotecnica................ " 1 Insegnamento di Scienza delle costruzioni..... " 1 Universita di Roma
Facolta di Lettere e filosofia:
Insegnamento di Storia medioevale............. " 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1