I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e' stato stipulato il contratto nazionale 20 maggio 1959, relativo ai lavoratori addetti alle industrie della birra e del malto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della birra e del malto.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1