I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto nazionale normativo di lavoro 18 aprile 1958, relativo ai lavoratori addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffe', torrefazione del caffe', prodotti alimentari vari), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate, ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le industrie alimentari varie.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1