I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo 15 gennaio 1957 relativo alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 5 e della tabella indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1