L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e demandata - per effetto dell'art. 2 della, legge 4 agosto 1955, n. 692, integrato dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177 - la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1959 e 1 gennaio-31 agosto 1960, e determinato nelle seguenti misure, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della menzionata legge n. 692 del 1955:
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Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, e' posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni, di cui all'art. 5, comma secondo, lettere a), b) e d), della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo il riparto che segue:
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A carico delle gestioni dell'assicurazione centro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle imprese, fondi, casse, gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonche' delle gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente numero 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati ed ai titolari di rendite indicate all'art. 1, comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' stabilito:
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Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.