IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 206, relativo al corso di specializzazione in discipline bancarie, e' cosi' modificato:
"Il corso rilascia un certificato di frequenza e di esami sostenuti ai candidati che, avendo frequentato il corso stesso, superino gli esami delle singole discipline di cui all'art. 205, nonche' un esame finale".
Dopo l'art. 220, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in studi europei, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in studi europei
Art. 221. - La Scuola di perfezionamento in studi europei ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle discipline economiche, giuridiche e sociali di interesse europeo e, particolarmente, ha lo scopo di avviare gli iscritti alla conoscenza approfondita della struttura economica e sociale dei paesi della Comunita' europea.
Art. 222. - Alla Scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze politiche e sociali o in scienze statistiche, demografiche e attuariali in qualsiasi Universita' italiana.
I laureati presso Universita' estere sono regolarmente ammessi, qualora il titolo di laurea o di diploma sia riconosciuto equipollente dalle autorita' accademiche ai soli fini dell'ammissione alla Scuola.
Art. 223. - I corsi della Scuola hanno la durata di due anni.
Coloro che hanno superato gli esami prescritti sono ammessi a sostenere, previa presentazione di una dissertazione scritta, l'esame di diploma dinanzi ad apposita Commissione formata da non meno di sette membri.
I corsi delle lezioni, oltre che per trattazione cattedratica, sono svolti con conferenze, esercitazioni, viaggi e ricerche.
Art. 224. - Il corso degli studi comprende i seguenti insegnamenti:
1) Economia internazionale, con particolare riguardo ai paesi europei;
2) Politica economica europea: commerciale, momentanea, valutaria e finanziaria;
3) Politica economica agricola e alimentare europea;
4) Politica economica industriale europea 5) Tecnica degli scambi internazionali europei;
6) Economia dei trasporti e del turismo europeo;
7) Organizzazione e tecnica bancaria;
8) Storia d'Europa;
9) Diritto pubblico europeo;
10) Diritto privato comparato europeo;
11) Organizzazione internazionale ed istituzioni europee.
Art. 225. - Agli iscritti, che hanno superato gli esami speciali e l'esame finale di diploma, sara' rilasciato un diploma di perfezionamento.
Art. 226. - La Scuola e' retta da un Consiglio di professori di cui fanno parte, con voto deliberativo, i docenti universitari di ruolo titolari di insegnamenti della Scuola e, con voto consultivo, tutti gli altri docenti.
Il direttore sara' nominato dal Consiglio della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma.
Gli insegnanti della Scuola sono nominati dal rettore su proposta del direttore della Scuola, approvata dal Consiglio di facolta'.
Art. 227. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facolta' di economia e commercio.
La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per i viaggi di studio, e' fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di facolta' e il Consiglio della scuola.
Art. 228. - Il Consiglio di facolta', d'intesa con i colleghi della Scuola, potra' stabilire limitazioni al numero degli iscritti e modalita' di selezione.
Art. 229. - Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1