IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
Il Ministro proponente e' autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, una quota dell'eredita' del dott. Lino Comessatti, farmacista, disposta a favore dello Stato con due testamenti olografi portanti la medesima data del 4 febbraio 1952, pubblicati con verbali del 9 e 25 ottobre 1952 del notaio Alfredo Cavalieri di Udine.
La quota di eredita' e' costituita: da merce del valore di L. 2.619.373 esistente nella farmacia "Giacomo Comessatti" di Udine alla data (28 settembre 1952) di morte del testatore che ne era comproprietario; da mobilia, della farmacia del valore di L. 150.000; da beni immobili rustici ed urbani situati a Tavagnacco ed a Udine in comune ed indivisi tra i germani Lino e Guido Comessatti, del valore di lire 13 milioni; da crediti vari per l'importo di L. 831.270.
La quota del compendio ereditario del de cuius destinata allo Stato ha il valore di complessive L. 16.600.643.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1