Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie:
nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B;
nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le tabelle allegate al presente decreto sono vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.