DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Misure per il 1958 del contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Numero 1294 Anno 1958 GU 10.04.1959 Codice 058U1294

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera 14, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie:
nella misura di L. 24 nelle Province di cui all'allegata tabella A;, nella misura di L. 18 nelle Province di cui all'allegata tabella B;
nella misura di L. 12 nelle rimanenti Province.


Art. 2

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Comma 1

Le tabelle allegate al presente decreto sono vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.