L'impresa della Societa' Imprese Elettriche Scrivia, per azioni, con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 8/14, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 36.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Imprese Elettriche Scrivia, per azioni, con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 8/14, dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.