IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la nota 21 gennaio 1963, n. 667, con la quale il medico provinciale di Messina trasmette la proposta e la relativa documentazione per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesaro', Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora, Taormina e Venetico di quella Provincia;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visti i regi decreti con i quali sono state, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei suddetti Comuni e precisamente: 8 giugno 1903, n. 276, per quelli di Milazzo, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela, 25 luglio 1904, n. 465, per quelli di Giardini e Taormina e 26 marzo 1905, n. 151, per quelli di Cesaro', Spadafora San Martino (ora Spadafora), San Teodoro e Venetico;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cesaro', Giardini, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Teodoro, Spadafora (gia': Spadafora San Martino), Taormina e Venetico, della provincia di Messina, sono revocate.
Testo vigente
Art. 1
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