DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1674/1961 - Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 1674 Anno 1961 GU 02.04.1962 Codice 061U1674

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1674

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 110. Agli insegnamenti del secondo anno del biennio per la laurea in Ingegneria e' aggiunto quello di "Geometria II" (semestrale).
Art. 111. - Nel I gruppo (c) del corso di laurea in Ingegneria civile - sezione edili, l'insegnamento di "Consolidamento dei monumenti" e' sostituito con quello di "Caratteri distributivi degli edifici".
Nel II gruppo (c) del corso di laurea in Ingegneria chimica l'insegnamento di "Metallurgia elettrochimica" e' sostituito con quello di "Metallurgia e metallografia".
Ai tre gruppi (c) del corso di laurea in Ingegneria, elettronica e' aggiunto un quarto gruppo con i seguenti insegnamenti:
Gruppo IV:
Tecnologia dei controlli automatici;
Componenti dei sistemi di controllo.
Nel corso di laurea in Ingegneria nucleare il gruppo I e il gruppo II con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
(c) gruppo I:
Calcolo elettronico;
Cicli del combustibile.
(c) gruppo II:
Calcolo elettronico;
Cinetica, del reattore e controllo di sicurezza.
(c) gruppo III:
Tecnologia dei materiali nucleari;
Impianti chimici nucleari.
Gli articoli da 198 a 204, relativi alla scuola di specializzazione nelle discipline geologiche-minerarie, sono abrogati e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria.

Scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria

Art. 198. - Presso la Facolta' di ingegneria e' istituita una scuola biennale di specializzazione in Ingegneria mineraria.
La scuola attua il corso di perfezionamento teorico e pratico previsto per i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, laureati in ingegneria.
Art. 199. - Alla scuola possono essere iscritti, oltre a funzionari ingegneri del Corpo delle miniere, i laureati in Ingegneria di qualsiasi corso di laurea.
Art. 200. - Le materie di studio della scuola sono le seguenti:
1) Mineralogia;
2) Petrografia;
3) Geologia;
4) Giacimenti minerari;
5) Geofisica mineraria;
6) Arte mineraria;
7) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
8) Estrazione e trasporto degli idrocarburi;
9) Tecnologie minerarie 10) Impianti minerari.
Art. 201. - Il direttore della scuola e' nominato dal Consiglio della facolta' e si intende confermato anno per anno, salvo contrario provvedimento.
Art. 202. - Gli iscritti alla scuola devono superare gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 200, nonche' aver frequentato un periodo di tirocinio non inferiore a 60 giorni presso miniere indicate dal Consiglio della scuola. I funzionari ingegneri del Corpo delle miniere possono essere dispensati dal tirocinio su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio.
Art. 203. - La Commissione di ciascun esame di profitto e' composta dal professore della materia, di un altro professore ufficiale e di un cultore della materia o di materia affine.
Art. 204. - Gli iscritti che al termine del corso di studi avranno discusso una dissertazione scelta su una materia oggetto del corso stesso, conseguiranno un diploma di specializzazione in Ingegneria mineraria.
Tale discussione dovra' essere sostenuta innanzi ad una Commissione presieduta dal direttore della scuola e composta dal preside della, Facolta' di ingegneria, dai docenti della scuola e da cultori della materia in numero complessivo di sette membri.