IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
a) indirizzo organico biologico:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Struttura chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.
b) indirizzo inorganico-chimico fisico:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
1) Chimica dei coloranti;
2) Radiochimica;
3) Chimica nucleare;
4) Magistero di chimica;
5) Spettrochimica;
6) Strutturistica chimica;
7) Analisi chimica strumentale;
8) Biochimica fisica.
Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
1) Biologia marina;
2) Ecologia;
3) Embriologia sperimentale;
4) Fisiologia vegetale;
5) Genetica;
6) Ecologia applicata.
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
1) Biochimica fisica;
2) Citologia;
3) Ecologia;
4) Fisiologia vegetale;
5) Genetica;
6) Micologia;
7) Microbiologia.
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
1) Cristallochimica;
2) Mineralogia applicata;
3) Ecologia;
4) Geologia regionale;
5) Giacimenti minerari;
6) Idrogeologia;
7) Micropalentologia;
8) Rilevamento geologico;
9) Sedimentalogia.
Il titolo della scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psicopedagogia annessa alla facolta' di magistero e' mutato in "scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia".
Art. 78, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e modificato come segue: "E' istituita presso la Facolta' di magistero una scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia".
Art. 81, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e modificato come segue: "La scuola rilascera' un diploma di specializzazione in psicologia o in pedagogia, o in psico-pedagogia".
Art. 83. - Agli insegnamenti fondamentali della suddetta scuola sono aggiunti quelli di:
i) Psico-pedagogia;
l) Psicologia sociale.
Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:
m) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio);
n) Psicologia applicata ai problemi del lavoro;
o) Psicologia chimica;
p) Legislazione scolastica;
q) Statistica.
Art. 85, relativo alla suddetta scuola e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore della scuola e' scelto dal Consiglio di facolta' di magistero tra i professori di ruolo della Facolta' medesima.
La durata della carica e' di due anni con possibilita' di riconferma. Il Consiglio su proposta del direttore della scuola, nomina anche i docenti che vengono scelti tra i professori di ruolo, i liberi docenti e tra le persone di riconosciuta competenza nella specialita'".
Gli articoli 87, 88, 89 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 87. - "Le discipline di insegnamento sono raccolte in due gruppi: gruppo psicologico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere a), b), f), g), l), m), n); gruppo psico-pedagogico, a cui appartengono tutte le altre".
Art. 88. - "Lo studente sara' ammesso all'esame di diploma dopo aver nel biennio seguito i corsi e superati gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno a tre complementari se aspira al diploma di Psicologia o al diploma di Pedagogia e a tutti gli insegnamenti complementari, oltre a quelli fondamentali, se aspira al diploma di Psico-pedagogia".
Art. 89. - "Il diploma di specializzazione sara' in Psicologia o in Pedagogia a secondo che l'argomento della tesi verta su materia rispettivamente di Psicologia, o di Pedagogia; la specializzazione in Psico-pedagogia sara' concessa a chi avra' superato gli esami in tutte le cinque materie complementari, oltre che in tutte le fondamentali".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1