I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 11 luglio 1960, con il quale l'Associazione Sindacale fra le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale ha recepito il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle aziende del gruppo E.N.I., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole del contratto collettivo 9 luglio 1958, e dei relativi suoi allegati, richiamate dall'accordo stesso ed al medesimo annesse.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo E.N.I., esercenti la ricerca, l'estrazione la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose).
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1