I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi:
- per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1956 e l'accordo collettivo 20 marzo 1957-3 gennaio 1959;
- per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Perugia e Terni.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1