DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1663/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avvenizi delle province di Perugia e Terni.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avvenizi delle province di Perugia e Terni.

Numero 1663 Anno 1961 GU 26.03.1962 Codice 061U1663

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1663

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per i braccianti agricoli avventizi:
- per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 13 febbraio 1956 e l'accordo collettivo 20 marzo 1957-3 gennaio 1959;
- per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti avventizi dipendenti dalle imprese agricole delle province di Perugia e Terni.