I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' commerciale per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 23 giugno 1959;
- per la provincia di Come, l'accordo collettivo integrativo 25 marzo 1959;
- per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1957;
- per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;
- per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle imprese commerciali delle province di Bergamo, Como, Firenze, Genova, Palermo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1