I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Udine, l'accordo collettivo 28 gennaio 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 25 maggio 1951, l'accordo collettivo 9 dicembre 1955, l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativi ai dipendenti dalle aziende artigiane, il contratto collettivo 4 maggio 1959, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 18 maggio 1953, relativo ai pittori e ai decoratori dipendenti dalle aziende artigiane;
per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Udine e Gorizia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1