E' data facolta' al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1962-1963, contingenti per complessivi millecinquecento sottufficiali e ottomilacinquecento graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.